E` una lunga e articolata risposta quella che la Commissione Europea, attraverso il Commissario per il Mercato Interno Charlie McCreevy, fornisce in merito alla problematica della fornitura dei servizi transfrontalieri in Italia per la raccolta delle scommesse sportive avanzata attraverso una interrogazione degli europarlamentari Mario Mauro e Gianni Pittarella.
In risposta all'interrogazione degli onorevoli parlamentari la Commissione desidera anzitutto precisare che le procedure d'infrazione da essa avviate nei confronti dell'Italia riguardo alle scommesse su eventi sportivi concernono l'articolo 49 del trattato CE, cioè la libertà di fornire servizi transfrontalieri di scommesse sportive” ha spiegato McCrevvy “La Commissione è al corrente del cosiddetto decreto 'Bersani' e dei cambiamenti da questo introdotti, ma deve rilevare che in effetti ciò non sana la situazione per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi di scommesse sportive. Le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione a questo proposito restano aperte, anche se continua il positivo dibattito tra la Commissione e le autorità italiane. Si attira inoltre l'attenzione degli onorevoli parlamentari sul fatto che, pur avendo la Commissione avviato l'indagine sulle restrizioni italiane nel settore delle scommesse sportive a seguito di reclami presentati da un certo numero di operatori, le procedure d'infrazione in quanto tali non costituiscono ricorsi da parte di operatori ma sono intese ad assicurare la compatibilità del diritto italiano con il diritto comunitario. Per quanto riguarda a sentenza della Corte di giustizia nella causa Placanica (C-338/04), la Commissione non comprende l'affermazione degli onorevoli parlamentari sulla conferma da parte della Corte della legittimità del sistema italiano, prima o dopo detto decreto 'Bersani'. In effetti la Corte ha confermato la validità di un sistema che richiede l'ottenimento di una concessione, ma ha aggiunto che le restrizioni imposte agli imputati costituiscono ostacoli tanto alla libertà di stabilimento quanto alla libera prestazione di servizi (cfr. paragrafi 43 e 44). Essa ha quindi valutato i motivi imperativi di interesse generale, in particolare la giustificazione avanzata dall'Italia, ossia l'intento di "prevenire l’esercizio delle attività di gioco d’azzardo per fini criminali o fraudolenti" (paragrafo 55). La Corte ha poi esaminato le procedure d'appalto, il requisito di un’autorizzazione di polizia e le sanzioni penali applicate. Al paragrafo 73 della sentenza, la Corte indica chiaramente che le restrizioni nazionali costituiscono un ostacolo alle libertà di cui agli articoli 43 e 49 CE e che spetta ai giudici nazionali determinare se, così facendo, la normativa nazionale "risponda realmente all’obiettivo mirante a prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti". La Corte ha quindi precisato ai punti 73.3 e 73.4 che gli articoli 43 e 49 del trattato CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella italiana, che esclude e continua ad escludere alcuni tipi di società dalle gare per l’attribuzione delle concessioni e che impone sanzioni penali sulla base di tale esclusione. Si invitano inoltre gli onorevoli parlamentari a prendere conoscenza di una più recente sentenza del 13 settembre 2007, relativa alla causa 260/04, in cui la Corte ha affermato che, rinnovando 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche al di fuori di ogni procedura di gara, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 43 e 49 del trattato CE ed in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di assicurare un livello sufficiente di pubblicità. Nella loro interrogazione gli europarlamentari italiani si erano espressi in questi termini: Con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, cosiddetto decreto Bersani, l'Italia ha profondamente innovato il precedente modello organizzativo per la raccolta delle scommesse, con il duplice obiettivo, in linea con i principi comunitari, di canalizzare la raccolta del gioco in circuiti controllati e di consentire e garantire l’accesso al mercato, in modo non discriminatorio, a tutti gli operatori, europei e non.

esito di procedure di selezione avviate in ottemperanza al decreto Bersani, aperte a tutti gli operatori, nazionali e non, in possesso di determinati requisiti (operatori di gioco autorizzati dallo Stato di appartenenza con fatturato specifico), lo Stato italiano ha sottoscritto concessioni con 159 operatori per la raccolta fisica e con 39 operatori per la raccolta on line, tra i quali numerosi operatori stranieri (tra cui Ladbrokes Betting, Intralot Holding International, Bestbet Sportwetten GMBH).Si è poi passati, pertanto, da una rete di raccolta di scommesse sportive e ippiche di circa 1 300 punti a quella attuale, composta da oltre 17 000 punti.La legittimità del sistema italiano è stata recentemente riaffermata dalla Corte di giustizia, con sentenza del 6 marzo 2007, cosiddetta sentenza «Placanica», che ha dichiarato la conformità con il diritto comunitario della disciplina della raccolta di gioco attraverso concessioni ed autorizzazioni.Stanley International Betting Ltd, società inglese che opera nel settore dei giochi, dichiaratasi da sempre interessata ad acquisire un numero considerevole di concessioni per l’accettazione di scommesse nel territorio italiano, e ritenutasi discriminata per non aver potuto concorrere ai bandi di gara precedenti a quello del 2006 per l’aggiudicazione di concessioni per la raccolta delle scommesse, non ha preso parte, pur possedendo i requisiti di partecipazione, alle procedure di selezione per la nuova organizzazione della rete di raccolta delle scommesse. Nonostante ciò, la Stanley pretende di poter legittimamente raccogliere scommesse in Italia senza rispettare le regole fissate dallo Stato italiano relativamente alla tutela del consumatore, agli eventi su cui raccogliere le scommesse, alle modalità di raccolta, ai regolamenti di gioco, al pagamento delle vincite e alla percentuale della raccolta da destinare all’erario.
Sulla base di quanto rappresentato può la Commissione pronunciarsi in maniera univoca e definitiva circa la conformità del sistema regolamentare afferente l’attività di esercizio e di raccolta delle scommesse adottato dallo Stato italiano rispetto alle prescrizioni del trattato UE e, conseguentemente, pronunciarsi, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento, circa il comportamento distorsivo della concorrenza attuato dall’operatore inglese Stanley, il quale, in assenza di concessione, continua ad attivare in Italia punti di raccolta non autorizzati a scapito dell’osservanza di regole certe e condivise e a danno degli operatori che per esercitare il servizio hanno effettuato ingenti investimenti e prestato adeguate garanzie fideiussorie?