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Cambiano le leggi in Italia?
La Commissione Europea ha suggerito la definizione di tale provvedimento con l’obiettivo di raccogliere in un unico repertorio norme e requisiti attualmente contenuti in atti diversi (bandi di gara, decreti legge, decreti direttoriali, ecc.), che possa rappresentare una guida chiara per i soggetti comunitari interessati a operare sul mercato italiano
I principi che il legislatore delegato deve rispettare sono indicati nel comma 6-ter, e vanno nella direzione di una armonizzazione della normativa italiana in tema di giochi a distanza con l’art. 49 CE, pur nell’ambito del sistema concessorio, che la stessa Commissione Europea ha ritenuto pienamente legittimo (cfr. sentenza Placanica). In generale - scrive Francesco Rodano su Il Punto Vincente- va garantita la tutela del consumatore, della concorrenza (nel rispetto della difesa dell’ordine pubblico), e della pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco. Nel provvedimento troveranno esplicita regolamentazione quelle norme, attualmente in vigore, che la Commissione ritiene incompatibili con il diritto europeo, ovvero: • obbligo della presenza del server del concessionario sul territorio italiano; • richiesta di un corrispettivo una tantum pari a 300.000 euro in caso di ottenimento della concessione; • fatturato conseguito in attività di gioco nel biennio precedente pari a 1.500.000 euro come unico requisito per dimostrare l’affidabilità e l’esperienza dell’operatore. Tali norme verranno superate con l’adozione del decreto. In seguito all’adozione del provvedimento, il server del concessionario potrà dunque essere collocato nel territorio di qualunque Stato appartenente all’Unione Europea. L’Amministrazione si riserverà anche la possibilità di stilare una white list di Paesi extra UE (dove eventualmente consentire di collocare il server), la cui legislazione in materia di giochi abbia requisiti relativi alle server farm degli operatori che possano rappresentare una garanzia di affidabilità sufficiente per la tutela dei consumatori e per le possibilità di accesso e controllo da parte di AAMS. Rimarrà in ogni caso l’obbligo, per tutti i concessionari, di tenere collegate le proprie macchine al sistema centrale di Sogei, per permettere quella comunicazione in tempo reale necessaria al controllo del gioco e alla contabilizzazione delle competenze erariali. Per quanto riguarda il corrispettivo una tantum a carico dei concessionari, la norma prevede, al comma 6-sexies, che all’articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all’articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila” siano abrogate. L’abrogazione si rende necessaria per consentire al legislatore di rimodulare, come richiesto dalla Commissione, il corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, operando una graduale riduzione anno per anno di circa 30.000 euro, fino alla scadenza delle attuali concessioni dei giochi sportivi ed ippici (30 giugno 2016). A partire dal 1° luglio 2016, verrà richiesto ai nuovi concessionari un corrispettivo pari ai costi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione. La riduzione sarà graduale per non operare un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori già presenti sul mercato. Il vincolo del fatturato nel biennio precedente come requisito per i nuovi concessionari verrà superato introducendo modalità alternative di valutazione dell’affidabilità e della solidità finanziaria degli operatori, quali l’allargamento delle tipologie di giochi che concorrono al conseguimento del fatturato o la possibilità di presentare garanzie di altro tipo (ad esempio, certificazioni bancarie). La regolazione di dettaglio dei singoli giochi resta esclusa dall’ambito del provvedimento in quanto è stata finora definita, e lo sarà in futuro, tramite specifici decreti. Così come resta esclusa la definizione dei requisiti per quei giochi il cui esercizio l’autorità governativa ha deciso o deciderà di affidare a concessionari unici (attualmente lotto, lotterie, giochi numerici a totalizzatore nazionale). Resta comunque garantito per tutti gli operatori titolari di una concessione per il gioco a distanza il diritto alla raccolta di tali giochi (come già avviene, ad esempio, con le lotterie istantanee telematiche – i “Gratta e vinci online” – e come succederà nel prossimo futuro con SuperEnalotto e Lotto). L’adozione del provvedimento rappresenta, infine, l’occasione per definire le linee guida, oggi assenti, per la promozione e pubblicità dei prodotti di gioco, con particolare riguardo alla tutela dei minori e al gioco responsabile.
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