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#1 |
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Administrator
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GIOCO ONLINE: GIOCATORI OBBLIGATI A COLLEGARSI A PORTALE AAMS
(n.t.) Il gioco a distanza, secondo quanto disposto dal maxiemendamento del Governo, sarà consentito * oltre che (ovviamente) agli operatori già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici - al massimo a 200 soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, a cui Aams attribuisce una concessione per nove anni. Il SuperEnalotto e le Lotterie online fanno eccezione, visto che restano in monopolio a Sisal e Consorzio Lotterie fino alla scadenza naturale della concessione. Tra i requisiti degli operatori esteri che chiederanno la licenza ad Aams, vi è l'obbligo di esercizio in uno stato europeo sulla base di un titolo abilitativo, di gestione e raccolta di giochi con un fatturato complessivo di 1,5 milioni di euro nell'ultimo biennio. Sarà poi richiesta una capacità tecnico-infrastrutturale pari al capitolato richiesto dagli operatori "Bersani" e la presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro. Inoltre, la forma sociale sarà quella della società di capitali, sarà richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e affidabilità ai legali rappresentanti, è prevista la possibilità di residenza in uno stato Ue delle infrastrutture tecnologiche dedicate alla concessione a patto di predisporre e garantire un collegamento permanente con Sogei, che consenta "monitoraggio dell'accesso dei consumatori al sito" e "eventuali anomalie di gioco". Agli operatori stranieri, l'opzione dei server in patria costerà però parecchio sotto forma di "una tantum": 300mila per le operazioni relative a scommesse, concorsi sportivi e ippici, ippica nazionale, skill games (poker), peer-to-peer, appena 50mila euro per il Bingo. Per i vecchi concessionari, sarà possibile acquisire la nuova licenza per il gioco a distanza, che potrebbe "ampliare" o "completare" il loro portafoglio di prodotti, ma dietro versamento di un corrispettivo (adeguabile ogni tre anni secondo i dati Istat) che varia a seconda della concessione posseduta: ai titolari delle sale Bingo costerà 300mila euro, ai concessionari online Bersani costerà 50mila euro, a tutti gli altri 350mila euro. Tra le tante novità del provvedimento, una delle più clamorose riguarda l'obbligo * per il giocatore * di collegarsi al sito del "proprio" concessionario passando da un portale Aams, anche attraverso "automatico reindirizzo" del giocatore stesso nel caso in cui tentasse di collegarsi direttamente al proprio website di giochi preferito. L'Aamsì renderà disponibili sul proprio sito gli indirizzi dei concessionari consentendo così l'accesso ai rispettivi siti internet per il gioco; in caso di interruzione del servizio, Sogei consentirà l'accesso direttamente sui siti Internet dei concessionari, che però mantengono l'impegno a fornire tutti i dati di traffico di scommesse. Tutti gli operatori attualmente dotati di licenza per il gioco online - entro 90 giorni dall'emanazione di un apposito decreto tecnico Aams -* dovranno sottoscrivere l'atto di integrazione alla convenzione di concessione per adeguarsi ai contenuti della legge. Esercizio e raccolta effettuati in maniera difforme dalle prescrizioni, d'altronde, costituiscono illecito: analoga previsione per i giochi non autorizzati e * a proposito di questi ultimi * per la relativa pubblicità, di cui è responsabile l'editore. Anche la partecipazione dei giocatori a giochi online proibiti costituisce illecito. I concessionari non adempienti si vedranno sospendere la concessione fino a completa ottemperanza alle norme oppure, nel caso in cui l'inadempimento duri più di 30 giorni, potranno vedersi revocare la concessione. Naturalmente, la logica conseguenza è che occorrerà trasmettere al portale dei Monopoli di Stato tutte le informazioni su giocate e movimenti sui vari conti gioco, una misura che sarà accompagnata anche dal consenso esplicito del concessionario all'accesso di incaricati Aams per ispezioni e controlli. Infine, sarà obbligatorio l'utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate dai giocatori. Le domande di concessione saranno verificate da Aams entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione.La raccolta di gioco a distanza è subordinata alla stipula anche per via telematica di un contratto di gioco -* il cui schema sarà reso disponibile sul sito web di Aams - tra giocatore e concessionario. Anche i contratti attualmente in corso sono comunque soggetti alle "condizioni minime di esercizio" previste: accettazione della regolazione secondo la legge italiana, foro competente italiano per gli operatori esteri, utilizzo del conto di gioco nel rispetto della normativa antiriciclaggio, unicità del conto con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto per raccolta o intermediazione, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto gioco, tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione delle vincite, accredito al giocatore entro sette giorni delle somme di cui il giocatore richieda il prelievo e durata del contratto non superiore alla data di scadenza della concessione. |
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#2 |
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PIWello Super
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Bella cagata.
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#3 |
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Administrator
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Jamma) Nuove regole per il gioco a distanza. In un lungo emendamento al decreto legge sugli adempimenti comunitari in materia di giochi presentato dal governo si articolano le nuove norme che andranno a regolare il gioco online.
Questo il testo dell'emendamento Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente.- "Art.1-bis (Esercizio e raccolta ci distanza dei giochi in Italia) 1. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la fatela dei consumatori e dell'ordine pubblico, tenuto conto del monopolio statale in mattina di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, il presente articolo reca disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi: scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonchè su altri eventi; concorsi a pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilità; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo; giochi numerici a totalizzatore nazionale. lotterie ad estrazione istantanea e differita. 2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, forma la riserva alla Conte amministrativa non regolamentare, nel rispetto della predetta disciplina, della istituzione di singoli giochi, della definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di Legittimazione alla partecipazione al gioco, nonchè della relativa variazione in funzione dell’annullamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri. della individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in casi di organizzazione indiretta del gioco, della variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento. 3. L'esercizio e la raccolta a distanza di tino o più del giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad f), è consentita: ai soggetti, in numero massimo di 200, in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali I'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni: ai soggetti che, alla data di entrata, in vigore del presente articolo, sono già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 1 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe. 4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h) sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h). è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica dì. raccolta dei predetti titolari unici di concessione. 5. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni: esercizio in uno degli Stati dell'Unione europea, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad curo 1.500.000,00 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda; fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 6. lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, e che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad curo 1.500.000,00; costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dell'Unione europea, anteriormente ai rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva; possesso da parte dei presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 6, lettera b); residenza in uno degli Stati dell'Unione europea delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione; sottoscrizione, anteriormente alla operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornitore di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera e) al portale dei l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatore alla Fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonchè delle eventuali, anomalie di gioco; versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad curo 300.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al corrimi I. lettere da a) ad e), nonché ad euro 50.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f); sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 7. 6. I Soggetti di cui al comma 3, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettera da a) a 0, al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure: euro 300.000.00, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e); euro 50,000,00, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 38. commi 2 ovvero 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f); euro 350.000,00. peri concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f). 7. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione: dimostrazione, su richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5, lettere da a) a f); accesso dei giocatori all'area operativa del sito web dei concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a t), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito; esclusione ai consumatori italiani dell'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera b), ancorchè gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate; promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, anche attraverso l'approntamento, l’adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti o accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'esclusione dell'accesso al gioco da parte di minori, nonchè l'esposizione del relativo divieto in modo visibile sul sito dedicato di cui alla lettera b) ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario; trasmissione al portale dell'Amministrazione, autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale; messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività dì vigilanza e controllo della medesima Amministrazione; consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a tini di controllo e ispezione, nonchè, ai medesimi finì, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati; utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori. 8. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro 90 giorni dal loro ricevimento complete dì tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino al momento della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal momento della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n- 445, e successive modificazioni, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 5 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta. 9. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, anche per via telematica. di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata di entrata in vigore del presente articolo: accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato Italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie; utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di Finanziamento dei terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione; unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore; indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, latte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione; tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre 1 ora dal verificarsi dell’evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un Singolo gioco; accredito al giocatore, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo; durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione; informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia; assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco; devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi 3 anni dalla data della sua ultima movimentazione. 10. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 5. lettera g), e 6 possono essere adeguati in aumento ogni 3 anni sulla base dell'indice dei prezzi al consumo NIC pubblicato dall'ISTAT. 11. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili sul portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 e consente attraverso lo stesso l'accesso ai rispettivi siti internet per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto -ai siti internet dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma. 1, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di citi al comma 7, lettera e), relativi al periodo di durata della interruzione del servizio. 12. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di ,fiochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di citi al comma 7, lettera d). 13. Entro novanta giorni dalla data indicata nel comma 17, i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali sono già censentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni del presente articolo. 14. Costituiscono illecito l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, nonché la partecipazione ai medesimi giochi da parte dei giocatori, effettuati con tecniche e modalità diverse da quelle previste dal presente articolo. Costituiscono altresì l'esercizio e la raccolta a distanza di giochi diversi da quelli di cui al comma 1 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la promozione e la pubblicità dei medesimi giochi, anche nei riguardi dell'intermediario ovvero dell'editore di tale pubblicità, nonché la partecipazione a tali giochi da parte dei giocatori. 15. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario alle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone: per l’inadempimento alle disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c), d), t) e g), nonchè alle disposizioni di cui al comma 9, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 30 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione; per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 7, lettera e), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicale dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 10 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione; al primo inadempimento alle disposizioni di cui al comma 7, lettera h), la sospensione della concessione per la durata di 15 giorni; al secondo inadempimento alle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per 30 glomi; al terzo inadempimento la revoca della concessione. 16. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 15 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi 12 mesi dalla notifica del primo- In caso di terzo inadempimento nell'arco di 12 mesi, è disposta la revoca della concessione. 17. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di Fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, é, stabilita la data dalla quale decorrono,in tutto o in parte, gli obblighi di cui al presente articolo. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale fine vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 18. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dalle disposizioni del presente articolo, al netto dei costi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e gestione degli strumenti informatici occorrenti, confluiícono al fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n, 133". |
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#4 |
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PIWello
Registrato dal: Sep 2008
Messaggi: 130
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dopo aver finito di leggere mi è venuto uno stimolo evaquatorio
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#5 |
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PIWello
Registrato dal: Feb 2008
Messaggi: 132
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Son distrutto non riesco aleggere tutto..una sintesi concreta?
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(Qualcosa ci dovrò pur scrivere in sta firma!) 1° all'Everest Piw-Bounty Vincere Facile ![]() FINALMENTE POSSO DIRLO..HO FOLDATO AA!! (anche se per timeout )
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